Società immobiliare per saldo e stralcio del mutuo: perché evitare il fai da te
Perché evitare il fai da te e rivolgersi ad una società immobiliare per il saldo e stralcio del mutuo: i vantaggi che puoi ottenere. Società
La legge 3 del 2012, meglio nota come legge salva suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica.
In un periodo in cui si fa un gran parlare di condono, rottamazione delle cartelle o pace fiscale, impariamo a conoscere cosa prevede la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento analizzandone il testo.
Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e si chiedono se esiste una via d’uscita.
La legge salva suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, o meglio sarebbe dire di sovraindebitamento.
In questi casi ci si chiede quali sono le regole per poter ricorrere alla legge 3/2012 e, pertanto, è bene conoscere cosa prevede il testo della legge, come funziona, chi può beneficiarne e quali le condizioni per poter ridurre l’importo del proprio debito.
Per crisi di sovraindebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l’incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali.
Le regole previste dal testo della legge 3/2012 permettono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti.
Quello che la legge sul sovraindebitamento ha voluto inserire è la possibilità, per i privati cittadini, di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità. Come funziona la legge 3/2012 salva suicidi e, soprattutto, quali sono le modalità per accedervi e per richiedere un piano personalizzato di pagamento del debito? Il testo della legge chiarisce ogni dubbio.
La crisi ha messo in ginocchio chiunque, e sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile.
Non sempre è possibile dunque pagare i propri debiti verso banche o Equitalia e, nonostante le recenti novità che hanno previsto la possibilità di rottamazione delle cartelle e l’ormai imminente pace fiscale non tutti i cittadini riescono ad assolvere agli obblighi previsti e a rispettare le strette scadenze.
Per cercare di chiarire cosa prevede e cos’è, ecco una guida pratica alla legge salva suicidi, cosa prevede il testo di legge e le regole per i privati cittadini.
Per risolvere crisi da sovraindebitamento ricorrendo alla legge salva suicidi 3/2012 è opportuno specificare cosa prevede nel dettaglio la normativa di riferimento, ovvero il testo di legge.
Le disposizioni delle legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.
Esclusi dal piano di rientro e il pagamento del debito in base alla propria concreta disponibilità i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza e coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.
In caso di crisi da sovraindebitamento, il privato dovrà consegnare al tribunale e al commercialista chiamato a quantificare debito e beni a disposizione, tutta la documentazione necessaria per stabilire tempi e modalità di pagamento del debito. Per la redazione del piano di rientro il debitore dovrà mettere a disposizione i propri beni e patrimonio e, mediante accordo con i creditori, stabilire tempi e misura del pagamento.
Nel testo della legge salva suicidi 3/2012 si leggono tre diverse modalità di assolvimento dei propri doveri nei confronti dei creditori, ovvero:
Art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, per consumatore deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
-può essere utilizzato da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”.
Fino a qualche tempo fa, condizione per accedere al piano è che il debito non provenga da un’attività professionale o imprenditoriale. È stato invece, grazie al decreto ristori, smontato il criterio della meritevolezza.
Tale criterio rendeva l’omologa della pratica più discrezionale e di difficile attuazione, ora invece viene escluso l’accesso al piano del consumatore solo al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Vi è dunque il passaggio dall’assenza di colpa, richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l’omologa, evenienza che renderà concretamente molto più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.
Con l’eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore e, di conseguenza, con la soppressione del relativo giudizio sarà ora molto più agevole ottenere l’omologa del piano del consumatore.
Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa.
Il magistrato, al contrario, potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento rendendo il piano del consumatore uno strumento fondamentale per ristrutturare il proprio debito e ricominciare una vita nuova grazie anche all’esdebitazione (cancellazione di tutti i debiti residui) ottenuta in fase di omologa.
Art. 7 e ss. legge 3/2012: “1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere
soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e’ nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.”
– può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti.
La condizione è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a fallimento, il che vuol dire che nei tre anni precedenti:
– l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300.000 euro,
– i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200.000 euro per ogni esercizio,
– i debiti devono essere inferiori a 500.000 euro.
A differenza del piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Non c’è però il requisito di meritevolezza.
il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.
tre anni dopo , è entrato in vigore anche il cosiddetto procedimento di esdebitazione che permette ai singoli cittadini di «dichiarare fallimento»,
Il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito che il procedimento di fallimento può essere attivato non solo da un impresa, ma anche dal singolo cittadino. Inoltre si può usufruire del piano anche se il creditore è solo uno e corrisponde all’Agente di riscossione (leggasi Equitalia). Chinque abbia dunque delle cartelle esattoriali che non è in grado di pagare a causa dei debiti accumulati può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze. La richiesta può essere presentata al Tribunale, con il deposito di un piano di gestione dell’uscita dalla crisi. Una volta approvato dal giudice, il programma sarà vincolante anche per Equitalia che dovrà cancellare le ipoteche, rinunciare al pignoramento ecc.
Inoltre è importare rimarcare il fatto che in fase di omologa tutti i residui dei debiti che vanno tra il dovuto e lo stralcio es: debito 200 accordo a 70 residuo 130 verranno cancellati dal giudice grazie all’esdebitazione che ripulisce subito e completamente la crif e tutte le centrali rischi bancarie
Se anche tu sei alle prese con una crisi da sovraindebitamento e vuoi affrontare e risolvere il tuo problema con uno delle procedure sopra elencate in modo etico e sicuro contattaci subito.
Se non salverai la tua casa nulla ci sarà dovuto!
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